martedì 20 marzo 2012

Tipologie di separazioni



Per fare un po' di chiarezza oggi analizziamo le principali tipologie di separazioni.

La separazione consensuale è l'istituto giuridico attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi. La separazione consensuale non è quindi possibile in mancanza di un accordo tra i coniugi che investa ciascuna questione (diritti patrimoniali, mantenimento del coniuge debole, diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale).
Se i coniugi trovano un accordo sulle condizioni della loro separazione, possono fare congiuntamente domanda di separazione all'autorità giudiziaria (con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi), instaurando il procedimento di separazione consensuale (v. art. 158 c.c.).
Il ricorso per la separazione consensuale può contenere diverse clausole e pattuizioni, fra loro eterogenee.
Occorre dunque distinguere il cosiddetto "contenuto minimo" della separazione consensuale, costituito da quegli accordi che riguardano direttamente la separazione e che hanno ad oggetto gli obblighi che derivano dal matrimonio, da altri accordi che possono intervenire fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio gli accordi che riguardano la divisione dei beni in comune.
Il cosiddetto "contenuto minimo della separazione" è infatti costituito da quelle clausole che i coniugi devono necessariamente prevedere per potersi separare consensualmente. Tali convenzioni fra i coniugi non possono acquistare efficacia se non vengono omologate dal Tribunale.
Le altre pattuizioni che intervengono solitamente fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio quelle che riguardano la divisione dei beni in comunione o quelle con le quali un coniuge trasferisce all'altro la proprietà di taluni beni, ben potrebbero essere oggetto di veri e propri contratti fra le parti: esse acquisterebbero piena efficacia anche senza l'omologa del Tribunale (purchè vengano rispettati i requisiti formali previsti dalla legge).
La separazione di tipo giudiziale può essere chiesta, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
A differenza della separazione consensuale, la separazione giudiziale implica l'instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e solo se ciò sia richiesto da uno dei coniugi o da entrambi, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Peculiarità della separazione giudiziale, è pertanto la possibilità dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi.
E' infatti possibile che uno dei coniugi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l'altro coniuge come unico responsabile del fallimento coniugale. Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all'addebito di una separazione. Prescindendo da evidenti ipotesi di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, come violenze domestiche, commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l'addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, l'estrema gelosia, l'atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all'altro i mezzi di sostentamento, ecc.

Fonte : Divorzio e separazione

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