giovedì 29 marzo 2012

Esiste l'accordo prematrimoniale?

Si parla sempre più spesso di accordo o contratto pre-matrimoniale per tutelarsi in caso di fallimento del matrimonio e mettere per iscritto le condizioni di una futura separazione e ripartizione dei beni. “I patti prematrimoniali” consistono in accordi stipulati tra i futuri sposi in ordine alla gestione del matrimonio ed alla sua eventuale fine o morte di uno dei due coniugi.
Si tratta di obbligazioni che i futuri coniugi assumono in una scrittura per disciplinare la loro vita coniugale e l’eventuale fallimento della stessa. I patti prematrimoniali (prenuptial agreement o semplicemente prenup) sono un emblema di modernità, che suppliscono alle generiche garanzie reciproche di fedeltà ed assistenza che i futuri sposi assumono contraendo matrimonio.
La loro applicazione, il più delle volte, evita il processo o quantomeno ne riduce i tempi, a tutto vantaggio dei cittadini e dello Stato. I patti prematrimoniali sono contemplati negli ordinamenti giuridici di grandi Paesi quali Usa, Francia, Inghilterra, Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia, Giappone e Germania, sebbene con sostanziali differenze di applicazione tra uno Stato e l’altro.
In Italia è invalido, per contrasto sia con l'art. 9 della L. 898/70, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del regime divorzile, sia con l'art. 5, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all'ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione.
Un simile accordo viene considerato illecito perché rivolto, esplicitamente o implicitamente, a viziare, o quanto meno a circoscrivere, la libertà di difendersi in giudizio di divorzio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo d'ordine pubblico come la tutela dell'istituto della famiglia (Cass. 3777/81).

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