sabato 24 marzo 2012

In caso di separazione bisogna versare l’assegno di mantenimento?

econdo quanto prescritto nell'art. 156, 1°co. c.c., un coniuge deve corrispondere all'altro un assegno di mantenimento se quest'ultimo non dispone di adeguato reddito personale e se la separazione non sia addebitabile a lui per colpa.
Questo assegno di mantenimento dovrà far sì che il coniuge che lo riceve continui a mantenere le stesse condizioni di vita che aveva durante il matrimonio: alla base, si deve verificare se il coniuge che lo deve versare abbia effettivamente una condizione economica che lo metta in grado di farlo.
Il coniuge che deve ricevere l'assegno può decidere di rinunciarvi, altrimenti lo stesso dovrà essere corrisposto con cadenza mensile.
Qualora il coniuge che deve versare la quota non adempia al suo dovere, il coniuge beneficiario potrà richiedere il sequestro di parte dei beni dell'obbligato, oppure potrà chiedere a terzi il versamento della somma spettantegli.
Qualora uno dei coniugi sia il responsabile della separazione, non avrà diritto all'assegno di mantenimento, ma avrà diritto solo agli alimenti (quanto basta a garantire la sussistenza) se le sue condizioni economiche sono particolarmente precarie (art. 156, 3° co. c.c.). Si potrà sempre richiedere la modifica o la revoca del provvedimento preso dal Giudice, qualora intervengano fatti nuovi.

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