mercoledì 18 aprile 2012

Con quale modalità viene assegnata l’abitazione coniugale?

Gli art. 155 c.c. e l'art. 6 L. 898/70, stabiliscono il principio che l'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, e ove possibile, al genitore cui vengono affidati i figli, o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età e sino alla loro indipendenza economica. In ogni caso, ai fini dell'assegnazione, il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile.
L'assegnazione pertanto non è possibile a favore del coniuge non affidatario o in mancanza di figli. In tale ultimo caso la disponibilità dell'abitazione coniugale sarà disciplinata sulla base delle normali regole sulla proprietà e sulla locazione.

martedì 3 aprile 2012

Quale documentazione bisogna fornire per chiedere il divorzio consensuale?

Tutti i documenti possono essere richiesti in carta libera, validità 6 mesi:

- copia integrale dell'atto di matrimonio rilasciato dal comune in cui il matrimonio è stato celebrato;

- certificato di residenza di entrambi i coniugi;

- stato di famiglia di entrambi i coniugi;

- fotocopia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 2 anni dei coniugi (in caso di mancanza, autodichiarazione attestante il fatto di non aver presentato la dichiarazione nell'anno 200....);

- copia del verbale dell'udienza presidenziale contenente l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati;

- copia del decreto di omologa della separazione (nel caso di separazione consensuale) o della sentenza di separazione con dichiarazione di passata in giudicato (nel caso di separazione giudiziale).