Ecco le differenze tra la separazione e il divorzio....
Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o semplicemente "di fatto", ciò conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
martedì 20 marzo 2012
lunedì 12 marzo 2012
Ciao, ecco una news sul tema del divorzio.
Uno studio molto interessante ha rilevato che...
Uno studio molto interessante ha rilevato che...
NEW YORK (5/03/2011)
Ricerca Usa: la generazione della "rivoluzione sessuale" si separa più facilmente di quella dei figli
I baby boomers, ancora loro. Quando erano giovani avevano inventato la rivoluzione sessuale, e tutti i cambiamenti sociali che aveva portato con sé; ora che stanno invecchiando, quelli che avevano scelto la vita matrimoniale la stanno abbandonando. E così, secondo una ricerca della Bowling Green State University dell’Ohio ripresa dal «New York Times», il numero dei divorzi tra gli americani che hanno più di 46 anni è cresciuto del 50 per cento negli ultimi venti anni.
Le conseguenze del fenomeno non sono solo sociali, ma anche economiche, perché aumentano la possibilità che queste persone anziane e sole abbiano bisogno dell’assistenza statale. Nel 1970, le persone divorziate tra i 46 e i 64 anni d’età erano il 13% negli Stati Uniti. Allora c’erano più matrimoni e chi si sposava cercava di restare insieme fino alla fine, anche perché invecchiare senza un marito o una moglie significava spesso ritrovarsi più poveri e bisognosi di aiuto, tanto sul piano economico, quanto su quello sanitario, per non parlare di quello emotivo.
Ora la situazione è cambiata, per varie ragioni. La vita media si è allungata, e quindi chi si ritrova in un matrimonio infelice a cinquant’anni è più portato a considerare il divorzio, davanti alla prospettiva di restare infelice per i prossimi vent’anni. Meglio troncare e costruirsi un’esistenza nuova, per non sprecare tanto tempo da passare potenzialmente insieme. Anche i mutamenti economici hanno avuto un impatto, soprattutto sulle donne. Molte lavorano, sono indipendenti, e quindi sono meno disposte a restare legate al matrimonio solo perché hanno bisogno della sicurezza finanziaria del marito. Il risultato è che i cinquantenni e i sessantenni americani sono molto più inclini al divorzio dei loro genitori.
Può trattarsi di un’esperienza liberatrice, perché così molte persone possono godersi come preferiscono la parte finale della loro vita, senza ancorarsi a una relazione che le rende infelici. Il problema è la gestione pratica della quotidianità, soprattutto per chi dopo il divorzio non crea un nuovo legame. Diversi studi dimostrano che i baby boomers non sposati hanno cinque probabilità in più di scivolare nella povertà, rispetto ai coetanei che hanno scelto e conservato il matrimonio. Poi c’è il problema della salute. A cinquant’anni non serve la badante, ma quando si comincia a superare i sessanta o i settanta, andare avanti da soli può diventare complicato. Se a questo si aggiunge che le nuove generazioni si sposano molto meno, e proprio in queste settimane il numero degli adulti americani che vivono da soli ha superato la soglia del 50%, il problema sociale si fa potenzialmente serio. Lo stato, o qualche altra forma di assistenza, finirà per doversi fare carico di questi single invecchiati in solitudine.
[FONTE: La Stampa]
domenica 11 marzo 2012
Il primo post del blog non poteva riguardare altro se non la legge sul divorzio, ovvero:
Art.3 Legge 1970/898
Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
- a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
- b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
- c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
2) nei casi in cui:
- d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;
- a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettera b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;
- b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 . In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
- c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;
- d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;
- e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;
- f) il matrimonio non è stato consumato;
- g) è passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma dellalegge 14 aprile 1982, n. 164.
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